Israele. E’ legge l’allontanamento dell’Unrwa

Aggiornato il 23/04/25 at 03:50 pm

di Shorsh Surme –———Il testo della risoluzione della Knesset, rappresentato dal disegno di legge presentato dal parlamentare israeliano Boaz Bismuth, per fermare le attività dell’UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente), nelle aree sotto il controllo israeliano, ha superato la seconda e la terza lettura nella sessione plenaria, ed è stato incluso nella legge dello Stato occupante. Ha lo scopo di impedire qualsiasi attività da parte dell’agenzia nel territorio dello Stato di Israele e stabilisce che essa non gestirà alcun ufficio di rappresentanza, non fornirà alcun servizio né svolgerà alcuna attività, direttamente o indirettamente, nel territorio dello Stato di Israele. Ciò avviene dopo le accuse relative alla partecipazione di elementi dell’agenzia delle Nazioni Unite agli eventi del 7 ottobre 2023, per le quali, ad oggi, non è stata fornita alcuna prova a sostegno della validità di tali accuse.
Le Nazioni Unite avvertono: la situazione in Cisgiordania è “catastrofica”. Gli sfollati fuggono dal campo di Jenin dopo l’interruzione dei servizi. Il Consiglio di sicurezza e l’Unione Europea sottolineano l’importanza della presenza dell’UNRWA nei territori occupati.
Visitando il sito web ufficiale dell’Agenzia, è possibile conoscere la sua storia lunga 74 anni, a seguito della guerra arabo-israeliana e dello sfollamento di oltre 700mila rifugiati palestinesi dalle loro case per i massacri perpetrati dall’occupazione durante la Nakba del 1948. In quel periodo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 194, la quale stabiliva che ai rifugiati che desideravano tornare alle loro case e vivere in pace con i loro vicini doveva essere consentito di farlo il prima possibile, e che doveva essere pagato un indennizzo per i beni di coloro che sceglievano di non tornare, nonché per tutte le perdite, i danni o la distruzione di beni, in modo che questi fossero riportati alle loro condizioni originali in conformità con i principi del diritto internazionale e dell’equità, e che tale perdita, danno o distruzione, doveva essere risarcito dai governi o dalle autorità responsabili.